Indennizzo diretto, le lacune di un impianto normativo

Last Updated on 27 Febbraio 2024 by Gianluca Sposato

Il Codice delle assicurazioni private, introdotto con D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ed  aggiornato con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 68 del 21.5.2018 è la raccolta delle norme che regolamentano il contratto di assicurazione obbligatorio che garantisce la responsabilità civile nella circolazione stradale.

Per quanto riguarda le procedure di risarcimento  bisogna distinguere diverse tipologie a seconda che l’incidente abbia coinvolto  solo due o più veicoli, all’entità delle eventuali  lesioni  scaturite, al coinvolgimento di pedoni, ciclisti, trasportati, veicoli non assicurati dovranno essere tassativamente rispettati i dettami  degli  art. 145, 149, 148 e 141.

La vera novità è rappresentata dalla procedura di indennizzo  diretto, ovvero  dalla possibilità di  essere risarciti attraverso  l’assistenza legale gratuita  direttamente dalla propria compagnia di  assicurazioni quando  ricorra un incidente che coinvolga due mezzi  assicurati,  da cui  siano scaturiti danni a cose, o lesioni micro permanenti (fino  a 9 punti  di I.P.).

L’art 149  Cod. Ass. dispone che in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti, o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

Se da un lato tale procedura semplifica molto l’iter per il risarcimento, non prevedendo neanche  l’assistenza obbligatoria di un legale per soli danni  a cose,  dall’altro presta il fianco a critiche sia per la tutela legale messa a disposizione dalle stesse compagnie che devono provvedere poi  alla liquidazione dei  danni,  con l’evidente contraddizione nonché incompatibilità a poter fare allo stesso modo i propri interessi  e quelli  dell’assicurato,  sia per la facilità di aggirare stretti  controlli.

Inoltre non vengono diffusi i dati  relativi  ai  rapporti interni  tra compagnie assicurative ed i  costi  da queste sostenuti per attuare la rivalsa nei  confronti dell’impresa effettivamente responsabile del  sinistro causato,  costi  che gravano sempre sull’assicurato,  a scapito  di  risarcimenti  sempre meno  adeguati all’effettiva entità dei danni  subiti.

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