Vuoi saperne di più su: risarcimento danni incidente stradale?
Il diritto al risarcimento danni fisici viene concesso nel momento in cui viene accertato di non essere stati la causa del sinistro.
La richiesta dovrà essere fatta alla compagnia della controparte nel caso non si applichi l’indennizzo diretto o, se eravamo terzi trasportati, alla compagnia del conducente.
In seguito alla nostra denuncia verranno eseguite tutte le verifiche sui fatti e sulle documentazioni presentate, poi verrà trattato il sinistro con il liquidatore affinché la compagnia di assicurazione possa fare un’offerta in denaro per chiudere la pratica senza dovere andare in causa, ottenendo la massima quantificazione dei danni per ha riportato un trauma in un incidente stradale.
Il danneggiato dovrà a quel punto decidere se accettare la proposta, se rifiutarla o se considerare la cifra come acconto e richiedere al giudice un indennizzo maggiore.
La denuncia cautelativa alla propria assicurazione deve essere presentata entro 3 giorni, rispettando le seguenti condizioni:
- devono esserci i nomi delle persone facenti parte nel sinistro e i feriti.
- Dovrà essere segnalato il numero della patente dei conducenti, data di rilascio e di scadenza.
- Dovranno esserci le targhe e il modello di tutti i veicoli del sinistro,
il numero della polizza della RCA (responsabilità civile), la relativa data di scadenza e il nome della compagnia assicurativa. - Sarà necessario segnalare gli eventuali testimoni, con nome e cognome, indirizzo e data di nascita.
- Bisognerà indicare: dove il perito dell’assicurazione potrà esaminare il mezzo, una descrizione della dinamica dell’incidente e la segnalazione del luogo e dell’orario.
Eventuali dati mancanti potranno essere aggiunti successivamente, purché la denuncia sia stata presentata entro i termini di legge previsti.
Per raccogliere tutta la documentazione in maniera più semplice e immediata, le compagnie assicurative hanno messo a disposizione un modulo c.d. di constatazione amichevole di incidente o modulo CAI/CID, che potrà essere compilato immediatamente dai conducenti coinvolti nel sinistro, qualora le condizioni di saluta lo permettano.
La compilazione e la firma congiunta di questa documentazione, permetterà un risarcimento con tempistiche più rapide nel caso di incidente tra veicoli omologati e lesioni micro permanenti.
Qualora ci fossero danni fisici, dovranno essere inseriti nella denuncia del sinistro, inviando alla compagnia assicurativa il verbale del pronto soccorso in cui sono state prestate le prime visite.
Se nel caso di danneggiamento di un oggetto si parla di danni materiali; con danni fisici, si intende tutti quelli che possono essere provocati a una persona.
Si può fare riferimento a:
- danni fisici da inabilità temporanea ( che corrisponde al tempo della guarigione)
- danni fisici da invalidità permanente, ove vi è una riduzione delle capacità fisiche, più o meno grave.
Entrambi queste 2 categorie vengono ulteriormente ripartite in tre categorie:
- danno biologico, in cui si intende una lesione dell’integrità fisica e psichica di un soggetto.
Sono esempi di danno biologico il danno estetico, il danno alla sfera sessuale, quello alla vita di relazione e alla riduzione della capacità lavorativa; - danno patrimoniale, in cui vi è un danno di tipo economico.
- danno morale, rappresentato dai turbamenti di tipo psichico e dagli stati d’animo negativi derivanti dalle lesioni subite.
Il danno biologico si distingue in due voci:
- a) inabilità temporanea (abbreviata I.T.) che consiste nel tempo utile per guarire e riprendere la migliore condizione di salute; in questo periodo di tempo il soggetto dovrà ritrovare in maniera stabile l’originario stato di salute.
Nel caso la persona subisca un infortunio da non poter compiere alcuna attività, l’inabilità temporanea sarà considerata totale, se invece la lesione incide in maniera limitata, si avrà una inabilità temporanea parziale, che verrà valutata in base al numero di giorni ma, in confronto a quello che può essere riconosciuto a titolo di inabilità temporanea totale, in una percentuale minore.
- b) invalidità permanente (abbreviata I.P.) se la lesione ha comportato un danno fisico talmente grave da compromettere il resto della vita, è determinante puntualizzare che non viene considerata la lesione, ma la sua conseguenza, che dovrà condizionare in maniera definitiva la vita quotidiana.
La misurazione dell’invalidità permanente viene calcolata in punti percentuale da 1% al 100%, dove l’1% rappresenta un forte trauma contusivo e il 100% determinerà una condizione vegetativa.
L’inabilità temporanea causata da un danno fisico verrà attestata da un certificato medico fornito dal medico curante e dal referto del pronto soccorso. L’invalidità permanente sarà attestata tramite esami di tipo strumentale, quali risonanze magnetiche, lastre, ecografie, TAC.
Per quanto riguarda il danno morale:
- Sarà stanziato automaticamente quando verrà eseguito un risarcimento per lesioni macropermanenti o nel caso in cui ci fosse un indennizzo per danni gravi;
- può essere stabilito attraverso testimonianze (in caso di danni micropermanenti) che confermino la problematica psico-fisica e che renda impossibile attività che precedentemente venivano svolte normalmente.