Last Updated on 27 Febbraio 2024 by Gianluca Sposato
Chi risponde degli incidenti per strade dissestate o buche stradali?
Rivolgersi ad Adism è la scelta migliore per tutelare i propri diritti.
Sono sempre più frequenti gli incidenti stradali per cattiva od omessa manutenzione stradale, a volte purtroppo con conseguenze gravi e addirittura fatali per gli utenti della strada.
Buche non segnalate, manto stradale sconnesso, mancanza di illuminazione, carenza di segnaletica stradale, causano feriti e morti ogni anno.
In questi casi ai fini della dimostrazione di colpa dell’ente gestore della strada, per ottenere il risarcimento di tutti i danni, assumono importanza i rilievi stradali eseguiti dalle Autorità.
E’ fondamentale ricevere assistenza legale di eccellenza rivolgendosi ad Adism che, grazie ad una convenzione, mette a disposizione dei danneggiati in tutta Italia un team di professionisti di eccellenza che opera esclusivamente nel settore degli incidenti stradali.
Cause degli incidenti stradali per strade dissestate e buche
ll manto stradale deformato, o la strada dissestata sono molto pericolosi durante la guida, soprattutto in moto e causa sempre più frequente di incidenti. La responsabilità per le lesioni subite a causa della deformazione del manto stradale ricade sull’ente locale proprietario della strada, o responsabile della sua manutenzione, perché tenuto a provvedere alla corretta manutenzione imposta al custode.
Anche la pioggia, l’asfalto stradale bagnato, sdrucciolevole, o scivoloso sono frequentemente causa di incidenti stradali. In caso di danni provocati dall’asfalto bagnato o scivoloso, l’Ente proprietario o gestore della strada è tenuto al risarcimento a titolo di responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia di cui all’art. 2051 cod. civ. a meno che non dimostri il caso fortuito, circostanza che esclude il risarcimento.
La normativa che si applica agli incidenti per strade dissestate e buche
L’art. 2043 del codice civile obbliga al risarcimento del danno chi procura un danno ingiusto ad altri e l’art. 2051 prevede la responsabilità oggettiva del custode di una cosa, o del proprietario per i danni procurati dalla cosa stessa, a prescindere dal fatto che costoro li abbiano voluti o meno, essendovi l’obbligo per le amministrazioni di tenere in buon stato di
manutenzione il suolo pubblico, affinché non costituisca pericolo per gli utenti.
La responsabilità sarebbe esclusa solamente se il danno è stato procurato da un evento improvviso e imprevedibile, parlandosi in tal senso di caso fortuito ed è proprio a questo evento fortuito che fa spesso riferimento la giurisprudenza per negare la responsabilità dei Comuni, delle Province o delle Regioni quando un pedone, un’automobile, od una moto subiscono un sinistro a causa di una buca stradale, o della deformazione del manto stradale.
Da tenere presente che l’onere della prova in capo al pedone, verte unicamente su:
1) l’esistenza della buca sul manto stradale;
2) la caduta che può essere dimostrata per mezzo di certificati medici ed eventuali testimoni;
3) il nesso causale tra evento e danno, ovvero i danni riportati, che siano derivati solo ed esclusivamente dalla caduta stessa e non da altre cause;
mentre la dimostrazione dello stato di pericolosità spetta, unicamente, al Comune o all’ente gestore della strada.
E’, inoltre, indispensabile per l’attribuzione del risarcimento la diligente condotta del danneggiato, di conseguenza, se costui cade in una buca a causa del suo comportamento imprudente o negligente, non potrà ottenere alcun ristoro, poiché al momento del sinistro e con riferimento alle condizioni del manto stradale, non deve sussistere la concreta possibilità di percepire, o anche di prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di
pericolo.
Per denunciare un incidente e richiedere una consulenza gratuita scrivici usando il form presente nell’area contatti o chiama subito il numero 347.8743614.
I migliori avvocati, medici legali e ricostruttori di incidenti saranno al tuo fianco e ti seguiranno per affermare i tuoi diritti e ottenere il risarcimento dovuto.