Il concorso di colpa del pedone in caso di incidente.
Vi sono alcune situazioni in cui il risarcimento al pedone può essere diminuito, o addirittura negato, perché si ritiene che il suo comportamento imprudente abbia contribuito al verificarsi dell’incidente, come nel caso in cui attraversi lontano dalle strisce pedonali, attraversi un incrocio in diagonale venendosi a trovare in una posizione pericolosa, con il semaforo rosso, o sia distratto dall’uso del cellulare.
In questi casi, se il conducente riesce a dimostrare che il pedone non si è attenuto alle regole stabilite dal Codice della Strada può ottenere una riduzione del risarcimento del danno in proporzione all’incidenza che il comportamento del danneggiato ha avuto nel verificarsi dell’impatto. Va però, precisato, che la condotta del pedone non sempre ha una incidenza reale nella dinamica del fatto anche quando viene dimostrata una sua teorica colpa. Si può pensare al caso del pedone che attraversa fuori dalle strisce un rettilineo con piena visibilità da lunghissima distanza e che viene investito da un mezzo che procede a velocità sconsiderata, situazione in cui ben difficilmente sarà possibile ritenere che l’omissione del pedone abbia impedito (anche solo in parte) al conducente del veicolo di evitare l’impatto.
Il pedone che attraversa fuori dalle strisce è corresponsabile dell’incidente (Cass. civ, sez VI n. 2241 del 28 gennaio 2019).