Risarcimento Danni

COSA DICE LA LEGGE

Il danno può scaturire da una condotta illecita extracontrattuale o contrattuale.

Il risarcimento del danno per fatto illecito è previsto nel nostro ordinamento giuridico dall’articolo 2043 del codice civile: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ” .

Se, invece, in seguito alla stipulazione di un contratto tra due o più soggetti la parte che è tenuta ad adempiere ad un’obbligazione o pagare una somma pattuita non adempie o lo fa in ritardo, chi subisce un danno può agire in giudizio e chiedere il risarcimento invocando l’ articolo 1218 del codice civile.

Il danno risarcibile si distingue in danno patrimoniale e non patrimoniale. Nella categoria del danno non patrimoniale si colloca il danno biologico, o danno alla salute, il danno morale, conseguente al dolore patito per avere subito un reato ed il danno esistenziale, relativo alle lesioni della sfera personale che determinano una situazione nella quale la vittima non è più in grado di portare avanti attività e abitudini che avevano caratterizzato il suo precedente stile di vita.

Si definisce danno patrimoniale la lesione che un soggetto subisce al proprio patrimonio, che è immediatamente e naturalmente valutabile in termini monetari. Quando si parla di danno patrimoniale si distingue tra: la lesione diretta del patrimonio del danneggiato ed in questo caso di parla di danno emergente; la lesione del patrimonio in prospettiva rappresentata dai minori guadagni che il danneggiato realizzerà in seguito dalla lesione della sua posizione (si pensi ai mancati guadagni del professionista costretto ad un ricovero ospedaliero per essere stato investito mentre attraversava la strada) ed in questo caso si parla di lucro cessante.

Richiesta danni e somme in acconto

Offerta risarcitoria e somme trattenute in acconto Non è semplice per i non addetti ai lavori districarsi nel meandro di norme del Codice delle assicurazioni

Il danno morale nei prossimi congiunti

Il danno morale nei prossimi congiunti deve essere sempre risarcito Con la sentenza n. 7748 del  8 aprile 2020 la terza sezione civile della cassazione,

Incidenti e morti sul lavoro

Purtroppo la mortalità sul lavoro rappresenta un fenomeno inarrestabile nel nostro Paese La mortalità sul lavoro è un fenomeno  inarrestabile per le precarie condizioni in

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Se, invece, in seguito alla stipulazione di un contratto tra due o più soggetti la parte che è tenuta ad adempiere ad un’obbligazione o pagare una somma pattuita non adempie o lo fa in ritardo, chi subisce un danno può agire in giudizio e chiedere il risarcimento invocando l’ articolo 1218 del codice civile.

Il danno risarcibile si distingue in danno patrimoniale e non patrimoniale. Nella categoria del danno non patrimoniale si colloca il danno biologico, o danno alla salute, il danno morale, conseguente al dolore patito per avere subito un reato ed il danno esistenziale, relativo alle lesioni della sfera personale che determinano una situazione nella quale la vittima non è più in grado di portare avanti attività e abitudini che avevano caratterizzato il suo precedente stile di vita.

Si definisce danno patrimoniale la lesione che un soggetto subisce al proprio patrimonio, che è immediatamente e naturalmente valutabile in termini monetari. Quando si parla di danno patrimoniale si distingue tra: la lesione diretta del patrimonio del danneggiato ed in questo caso di parla di danno emergente; la lesione del patrimonio in prospettiva rappresentata dai minori guadagni che il danneggiato realizzerà in seguito dalla lesione della sua posizione (si pensi ai mancati guadagni del professionista costretto ad un ricovero ospedaliero per essere stato investito mentre attraversava la strada) ed in questo caso si parla di lucro cessante.

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