STATUTO
L'ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE RAPPRESENTA LA SUMMA DEGLI SCOPI, DEGLI STRUMENTI E DEGLI OBIETTIVI CHE L'ASSOCIAZIONE SI è DATA FIN DALLA SUA NASCITA.
Art. 1 - E' costituita l'Associazione Difesa Infortunati Stradali e Malasanità- A.D.I.S.M. – con sede alla via Giovanni Nicotera n° 24 – Roma.
Art. 2 - L'associazione non ha fini di lucro e persegue i seguenti fini di solidarietà sociale:
• tutelare gli interessi tutti delle Vittime della Malasanità e della Strada nonché dei prossimi congiunti, in particolare per quanto riguarda la tutela della vita e della sua qualità.
• Prestare assistenza morale, materiale e sanitaria alle vittime della Malasanità intervenendo presso le strutture sanitarie pubbliche e private. All'uopo l'Associazione si adopera a creare, ove possibile, un ambiente intimo e protettivo per l'assistenza anche da parte dei parenti residenti fuori del Comune nella cui struttura sanitaria è ricoverato il malato. Identica assistenza si adopera a prestare nei confronti degli infortunati stradali con postumi rilevanti soprattutto in caso di ricovero Ospedaliero.
• Migliorare le conoscenze e sensibilizzare l'opinione pubblica sui danni derivanti al paziente ospedalizzato da una assistenza inadeguata con promozione di congressi, incontri, studi concernenti il rischio iatrogeno del malato ricoverato in Ospedale, favorendo e sviluppando tutte le iniziative possibili tali da tutelare il cittadino vittima di errori sanitari.
• Promuovere attività di ricerca clinica epidemiologica sugli infortuni stradali, sui mezzi di prevenzione, sulla corretta gestione dei danni da essa derivanti.
• Studiare ed adoperarsi per una riforma delle norme attinenti alla circolazione stradale, ai criteri di prevenzione degli infortuni sotto ogni aspetto ed anche sotto quello di tecnica costruttiva dei veicoli e della sicurezza delle strade.
• Studiare ed adoperarsi per una riforma adeguata del criterio di risarcimento del danno alla persona sotto ogni aspetto, esistenziale, morale, biologico, patrimoniale, attribuendo adeguato valore alla vita umana e della sua qualità.
• Intervenire presso gli istituti di assicurazione ed anche presso gli organi di controllo per una giusta ed equa liquidazione dei danni subiti dagli aventi diritto al fine di evitare ritardi ingiustificati. Cooperare con gli enti di controllo per una trasparente gestione dell' esercizio dell' impresa.
• Cooperare con le imprese di assicurazione al fine di evitare truffe a loro danno da parte del consumatore, soprattutto per quanto riguarda il risarcimento di piccoli danni.
• Adoperarsi, al fine di evitare la litigiosità, che, peraltro, comporta gravosi oneri per le imprese di assicurazione, per la costituzione di una Camera di Conciliazione con tentativo obbligatorio di conciliazione per i danni a cose e per quelli fisici lievi con prognosi iniziale non superiore a giorni 5 s.c.
Art. 3 - Per gli scopi di cui sopra l' A.D.I.S.M . attua fattiva cooperazione con Enti Nazionali, Internazionali ed Assistenziali che perseguono fini similari. Sviluppa tra gli associati e gli enti che perseguono scopi analoghi, con le imprese assicuratrici ed enti di controllo, nonché con le case costruttrici italiane ed estere di veicoli e motoveicoli, con enti addetti alla sicurezza delle strade, contatti continui al fine di poter scambiare reciproche esperienze anche attraverso promozione di convegni e studi.
Art. 4 - L' A.D.I.S.M. si avvale della collaborazione di consulenti altamente qualificati (medici e medici legali, avvocati, ingegneri esperti anche nella circolazione stradale e di ogni altra figura professionale che possa apportare utilità allo scopo sociale), nonché di esperti di discipline giuridiche per l'attività didattica e scientifica circa la riforma delle leggi per la sanità, la sicurezza stradale e per il risarcimento dei danni.
Art. 5 - L'associazione tiene a disposizione dei propri associati tutta la documentazione sulle questioni tecniche trattate e può costituire sezioni in altre città italiane.
Art. 6 - Sono ammessi come soci ordinari coloro che possono arrecare un contributo effettivo al perseguimento dei fini dell' A.D.I.S.M .
Art. 7 - Gli organi dell'associazione sono:
• l'Assemblea;
• Il Consiglio Direttivo;
• La Giunta esecutiva;
• Il Presidente;
• Il Segretario Generale;
• Revisori dei Conti. Il Consiglio può nominare Presidenti onorari. E' inoltre Presidente onorario chi è stato Presidente effettivo dell'Istituto.
Art. 8 - L'Assemblea è formata dai soci ordinari, dai soci collettivi e dai soci onorari. Essa si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno e in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. I soci sono convocati, almeno 10 giorni prima della data della riunione dell'Assemblea, con lettera raccomandata, o via fax per i soci che lo richiedono, con indicazione dell'ordine del giorno dei lavori. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota sociale. All'Assemblea spettano l'approvazione del programma generale dell'attività dell'Istituto, l'approvazione del conto consuntivo, l'elezione dei membri del Consiglio direttivo , l'elezione del Presidente e del Segretario Generale, dei Revisori dei Conti e le altre attribuzioni stabilite dallo statuto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. E' ammesso il voto per delega; nessun socio può avere più di cinque deleghe. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, di cui all'art 7, i soci ordinari e i soci collettivi votano a categorie distinte e le norme di cui al precedente comma valgono per ciascuna categoria. I soci onorari votano insieme con gli ordinari.
Art. 9 - Il Consiglio Direttivo è composto di un numero non inferiore a sei membri, tra i quali sono eletti dallo stesso Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice, il Vicepresidente ed il Tesoriere, salvo ratifica dell'assemblea. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo sovrintende all'attività dell'associazione e provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali. Esso riferisce all'Assemblea sull'attività dell'associazione e ne attua le deliberazioni. Il Segretario Generale dell'istituto partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto a voto, a meno che non sia componente del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. Le riunioni sono valide se è presente almeno un quarto dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. I componenti del Consiglio Direttivo che cessino dalla carica in corso di mandato sono sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione.
Art. 10 - In seno al Consiglio Direttivo è costituita una Giunta esecutiva composta dal Presidente o dal Vicepresidente, dal Tesoriere e dal Segretario Generale senza diritto a voto, quando non sia componente del consiglio direttivo stesso. La Giunta esecutiva esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, lo sostituisce. Le deliberazioni della Giunta esecutiva, adottante in caso di urgenza, sono sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Giunta esecutiva i Presidenti delle commissioni di cui all'art 13.
Art. 11 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva. Il Presidente nomina, su proposta del Segretario Generale, il personale che collabora all'attività dell'Istituto, incluso, ove occorra, un Vicesegretario Generale.
Art. 12 - Il Segretario Generale collabora all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva, cura l'andamento dei lavori dell'associazione e ne coordina l'attività.
Art. 13 - Il Consiglio Direttivo può istituire tra i soci ordinari e i soci collettivi commissioni di studio, anche permanenti, e nomina tra i prescelti un Presidente.
Art. 14 - I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea e durano in carica quattro anni.
Art. 15 - Entro il mese di marzo di ogni anno il Tesoriere presenta al Consiglio Direttivo il conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione dei Revisori dei Conti. Il Consiglio approva il conto consuntivo e lo sottopone all'Assemblea.
Art. 16 - Le entrate dell'associazione sono costituite:
• dalle quote dei soci;
• dai redditi patrimoniali;
• dai contributi, lasciti, donazioni ed altri proventi. La quota annuale di associazione è stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci onorari ed i soci stranieri sono esenti dal pagamento delle quote.
Art. 17 - In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 - E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzo di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 19 - In Consiglio Direttivo è competente ad approvare l'eventuale regolamento di esecuzione del presente Statuto.
Art. 20 - Le modificazioni dello Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
